L’ordinanza sulle epizoozie (OFE) disciplina nella sostanza i provvedimenti di lotta alle singole epizoozie nonché la tracciabilità degli animali da reddito. Per i bovini e gli equidi, le notifiche nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) sono già oggi obbligatorie.
Obbligo di notifica per gli ovicaprini
A partire dal 1° gennaio 2020 tale obbligo si estende anche agli ovicaprini. Pertanto dovranno essere notificate alla BDTA tutte le nascite, le entrate e le uscite, le importazioni e le esportazioni nonché i decessi degli animali.
Base legale
L’estensione dell’obbligo di notifica è basato sulla mozione 17.3186 del consigliere nazionale Andreas Aebi (UDC). Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha approvato la modifica di varie ordinanze nel settore della salute degli animali.
Per questo motivo Identitas ha avviato un progetto per estendere la BDTA alla specie ovina e caprina. I committenti sono l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).